Home Forum SETTORE FISCALE E LEGALE SOCI, TESSERATI E TERZI NEL MONDO DELLE ASD E SSD. ASPETTI FISCALI, SANITARI, ASSICURATIVI E REGISTRO CONI 2.0

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    SOCI, TESSERATI E TERZI NEL MONDO DELLE ASD E SSD. ASPETTI FISCALI, SANITARI, ASSICURATIVI E REGISTRO CONI 2.0

    PREMESSE

    Asd: Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Se le asd hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione sia nella gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

    Ssd: Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente: la dimensione dell’associazione, l’organizzazione e la gestione, il rischio d’impresa, l’autonomia patrimoniale.

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    Soci: sono coloro che acquisiscono la qualifica di socio diventando parte integrante di un associazione o società sportiva dal momento della sua fondazione attraverso l’atto costitutivo, oppure da un momento successivo attraverso l’accettazione di una domanda di ammissione a socio da sottoporre da parte dell’interessato al consiglio direttivo in carica dell’associazione. L’associato è colui che ha instaurato un vincolo od obbligazione di carattere associativo con l’associazione sportiva e in virtù di questo rapporto ottiene una serie di diritti ma anche dei doveri come ad esempio quelli di essere convocato alle assemblee dei soci, di parteciparvi e di essere informato riguardo al contenuto delle delibere. Nelle società sportive invece non possono esserci altri soci oltre a quelli che compongono il capitale sociale.

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    Tesserati: sono coloro che acquisiscono la qualifica di tesserato a un Ente sportivo del Coni (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva) attraverso la compilazione di un apposito modulo. Il tesseramento può essere indiretto attraverso il tramite di un’associazione o società sportiva allo stesso Ente affiliata o diretto qualora l’interessato lo perfezioni direttamente con l’organismo di riferimento. Il tesseramento corrisponde a un atto di adesione all’Ente attraverso il quale il tesserato può esercitare il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate in capo ad una FSN, una DSA o un EPS. Trattasi quindi di una qualifica a sfondo puramente sportivo e assolutamente non commerciale. Gli atleti vanno tesserati per permettere loro di partecipare ad allenamenti, corsi, gare, manifestazioni e attività didattiche in capo ad un Ente sportivo del Coni e non a compleanni, addio al celibato/nubilato e team building aziendali.

    Se il tesserato non è anche socio, non essendo presente alcun vincolo od obbligazione di carattere associativo, non dovrà essere convocato per le assemblee dei soci, non potrà prenderne parte e non dovrà essere informato circa le delibere assunte dalla stessa.

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    Terzi: sono coloro che non possiedono né la qualifica di socio né quella di tesserato ma comunque possono richiedere di usufruire di determinati servizi offerti dall’associazione o dalla società sportiva. Il terzo è inquadrabile alla stregua di un cliente se intende acquistare un bene o un servizio in cambio di un corrispettivo. Il terzo, in questo caso, non essendo legato da alcun vincolo associativo con l’associazione, né di tesseramento con l’Ente sportivo alla quale l’associazione è affiliata, non si configura né come socio né come atleta ma come un semplice cliente quindi non dovrà essere convocato per le assemblee dei soci, non potrà prenderne parte, non dovrà essere informato circa le delibere assunte dalla stessa e non potrà praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate in capo ad una FSN, una DSA o un EPS.

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    ASPETTI FISCALI

    La differenziazione appena esposta è importante ai fini del diverso trattamento fiscale riservato nei confronti di soci, tesserati e terzi.

    I corrispettivi percepiti da un’associazione per i servizi resi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a propri associati sono defiscalizzati.

    Il trattamento defiscalizzato riservato agli associati è applicabile anche ai soli tesserati non associati.

    Importante sottolineare come l’onere della prova, ovvero dimostrare che tutti i requisiti che permettono di defiscalizzare tali corrispettivi, è a carico delle stesse associazioni e società sportive.

    Da tenere conto anche che l’ingresso nel centro sportivo di tesserati non associati o di terzi rende l’associazione un luogo pubblico, con le conseguenze che ne derivano in termini di dovute precauzioni disposte dalla normativa di pubblica sicurezza.

    Resta fermo, tuttavia, che un’associazione, in osservanza dello spirito dell’associazionismo, deve svolgere le proprie attività prevalentemente nei confronti dei propri associati.

    Nonostante il rapporto associativo non possa perfezionarsi in assenza dell’elemento volontaristico, è opportuno considerare che, al fine di potere rispettare e attuare il principio di democraticità, principio cardine dell’associazionismo, è necessario avere un numero congruo di soci, tale da consentire il regolare svolgimento delle assemblee.

    Si noti però che il principio della prevalenza appena descritto non vale per le società sportive dilettantistiche (ssd) nelle quali è consentita la possibilità di avere un numero ristretto di soci e di una prevalenza di tesserati.

    Infine, i corrispettivi per i servizi erogati nei confronti di terzi e cioè dei soggetti che non rivestono la qualifica di associati e/o tesserati hanno natura puramente commerciale. Per vendere a terzi beni e servizi di natura commerciale è necessario che l’associazione sportiva si doti anche di una partita iva e non solo del codice fiscale.

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    REGISTRO CONI 2.0

    Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e società sportive dilettantistiche, già affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS. Essere presenti in questo registro è presupposto imprescindibile per poter godere della disciplina fiscale agevolata in quanto il Coni è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e dalle società dilettantistiche.

    Ne consegue che un’associazione o società sportiva che svolga solo attività ludico ricreativa o corsistica, senza partecipare mai ad alcuna manifestazione sportiva e/o attività didattica, possa perdere questo riconoscimento e quindi le agevolazioni fiscali riservate al mondo sportivo. La partecipazione a manifestazioni ed eventi didattici è necessaria per potere mantenere l’iscrizione al Registro Coni. La riforma di tale registro (2.0), voluta dal presidente Malagò, presuppone che il sodalizio partecipi e/o organizzi manifestazioni sportive e al fine di poterne verificare l’effettiva realizzazione, sono proprio le FSN, le DSA e gli EPS che dovranno compilare il campo del Registro dedicato proprio a quest’aspetto. 

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    ASPETTI SANITARI

    La certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica che sia (in base a quanto richiesto dall’Ente sportivo a cui è in campo una determinata disciplina e le sue categorie) è l’unico strumento di tutela della salute dell’atleta, da una parte, e di esonero da responsabilità per il presidente del sodalizio sportivo in caso di malore, dall’altra.

    La certificazione per l’attività sportiva non agonistica è una certificazione di idoneità generica, posto che è riferita a qualunque disciplina sportiva praticata, a differenza di quella per l’attività agonistica, che è riferita alla sola disciplina per la quale è rilasciata, essendo diversi, da sport a sport, gli esami richiesti.

    La differenziazione sopra esposta è importante anche ai fini del diverso trattamento sanitario riservato nei confronti di soci, tesserati e terzi.

    Pur essendo un argomento molto difficile da interpretare si ritiene che debba essere fatta distinzione, all’interno dell’associazione o società sportiva, tra l’attività esercitata direttamente dai propri atleti tesserati, dai soci tesserati non praticanti o soci non tesserati perchè non praticanti, dall’attività di concessione in uso del campo a soggetti terzi.

    Come evidenziato dal documento redatto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, nel caso di persone aventi la qualifica di tesserato l’associazione o la società sportiva avrà l’obbligo di richiedere i certificati medici agonistici o non agonistici a dipendenza del caso. Saranno esentati dall’obbligo di presentare certificazione sanitaria per attività non agonistica i soli tesserati delle discipline che non comportano impegno fisico caratterizzato dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare come ad esempio diversi sport di tiro dove si bersaglia da fermi come il tiro a segno, il tiro a volo oppure il biliardo sportivo, le bocce, la pesca sporitva, la dama ecc ecc. Sono esentati infine quei tesserati che non praticano alcuna attività sportiva come ad esempio i dirigenti. Quest’ultima condizione dovrà però essere espressa all’atto del tesseramento.

    Nei confronti dei soggetti che utilizzano meramente l’impianto, senza alcun altro rapporto (né associativo, né di tesseramento) con l’associazione o società sportiva, si ritiene che si possa prescindere dalla richiesta di certificazione medica. La dirigenza, dovrà comunque preoccuparsi della sicurezza dell’impianto per tutti i fruitori, che siano soci, tesserati, oppure meri clienti.

    Per quanto riguarda il defibrillatore, da tempo obbligo morale, ora vero e proprio obbligo di legge. L’impiego di defibrillatori e personale formato al suo utilizzo sempre presenti nell’impianto sportivo sono obbligatori durante le attività indipendentemente che siano agonistiche, non agonistiche o ludico ricreative tanto per le competizioni quanto per gli allenamenti.

    (Documento di approfondimento certificati medici Federazione Medico Sportiva Italiana)

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    ASPETTI ASSICURATIVI

    All’interno di un’associazione o società sportiva il responsabile legale può essere chiamato a rispondere di tutto quello che può succedere sia che ne abbia una responsabilità diretta, che indiretta. Ma anche se non ha responsabilità, chi ha subito il danno potrebbe decidere di rivolgersi a lui e tentare di prendere dei soldi mentendo. Alla luce di simili considerazioni, non si può trascurare l’importanza e l’imprescindibilità della copertura assicurativa (in entrambe le forme della copertura per infortuni che responsabilità civile), idonea a evitare le conseguenze pregiudizievoli delle pretese risarcitorie, che, ove relative ai danni alla salute, sono inevitabilmente onerose.

    L’esistenza di una copertura assicurativa adatta alle attività svolte è fondamentale perché consente al rappresentante legale di non subire le conseguenze delle pretese economiche avanzate dall’utente, che si procura un infortunio (durante lo svolgimento di attività sportiva), riconducibile alla responsabilità civile del gestore dell’impianto o di un tecnico che presiede gli allenamenti.

    La tutela assicurativa per gli infortuni di uno sportivo tesserato, in definitiva, risulta ben delineata, essendo disciplinata da una normativa specifica.

    Sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici agli Enti sportivi nazionali (FSN, DSA, EPS). L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

    Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, gli Enti sportivi potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni per tutti gli affiliati e tesserati. 

    All’atto del tesseramento lo sportivo ottiene, come abbiamo già scritto, uno status (di tesserato), ovvero un insieme di diritti e doveri, tra i quali è compresa anche la tutela assicurativa per gli infortuni. Il tesseramento, che deve essere perfezionato con il pagamento del premio in data certa anteriore all’infortunio, è, per espressa previsione di legge condizione necessaria e imprescindibile per avere titolo alle prestazioni assicurative.

    Dall’atto di tesseramento come tecnico può derivare anche la copertura assicurativa per responsabilità civile; la medesima tutela (RCT) è attribuita ai sodalizi dall’atto di affiliazione.

    Non esistendo un obbligo di legge in tal senso, nè una prescrizione normativa, tesa a disciplinare il contenuto minimo della polizza RCT (a differenza di quanto avviene per l’assicurazione per gli infortuni), le condizioni della copertura assicurativa possono variare per ciascun organismo di riferimento.

    È pertanto fondamentale leggere attentamente le clausole contrattuali RCT, al fine di comprendere se la polizza copre realmente tutte le attività svolte dal sodalizio o, se, essendo inadeguata, debba essere integrata ed estesa ad altre situazioni.

    Nonostante la tutela assicurativa (per infortuni e per responsabilità civile) derivi automaticamente dall’atto di ingresso nel mondo sportivo (tesseramento per i soggetti fisici e affiliazione per i sodalizi), è opportuno non trascurare l’importanza di tale copertura per i sodalizi non affiliati ad un organismo di riferimento, ove non tenuti in virtù di un’espressa disposizione normativa.

    Per chiarezza dei lettori è opportuno richiamare, seppure sinteticamente, la nozione di responsabilità civile del tecnico o gestore.

    Una simile responsabilità può derivare da un comportamento doloso o, più, verosimilmente, colposo del gestore dell’impianto o dell’istruttore/allenatore.

    Quest’ultimo è invero gravato (ai sensi dell’art. 2048 c.c.) da un dovere di vigilanza sull’allievo, che si presume violato nel caso di infortunio. Egli può liberarsi dall’obbligo risarcitorio derivante dalla propria responsabilità civile attraverso la dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, idonea a superare la presunzione di colpa a suo carico.

    Con riguardo al gestore dell’impianto, il fatto che egli sia tenuto a garantire la sicurezza della struttura e delle attrezzature, in virtù della funzione di protezione e garanzia attribuita al medesimo nei confronti degli utenti, comporta che qualora l’infortunio procuratosi dallo sportivo sia dovuto a mancanza di sicurezza dell’impianto o delle strutture e sia riconducibile ad un comportamento colposo (o doloso) del gestore, può costituire un presupposto di responsabilità civile di quest’ultimo.

    (Clicca qua per leggere l’approfondimento sul tema che proponiamo)

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    Ringraziamo tutti gli autori degli articoli dai quali abbiamo preso spunto per realizzare questo documento.

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